Osservazioni sul progetto Villa S. Pietro al Comune di Arco

Arco, 10 febbraio 2016

Gentile Signora

Arch. Bianca Maria Simoncelli

Dirigente Area Tecnica

Comune di Arco

 

Spett.

Commissione Edilizia

Comune di Arco

 

Oggetto : Osservazioni al progetto Villa S. Pietro

 

Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla convenzione Villa S. Pietro srl – Comune di Arco desideriamo sottoporre alcune osservazioni in merito al rispetto delle norme urbanistiche vigenti e all’ osservanza delle prescrizioni dell’ art. 81 delle NTA del Prg di Arco -Piano di recupero n. 14.

 

Rispetto delle distanze minime degli edifici.

Nella relazione tecnica del progetto vengono citate le disposizioni contenute nell’ allegato 2 della DGP n. 2023 del 2010 che regolano le distanze minime tra edifici all’ interno di un piano attuativo ( art. 6 – deroga alla distanza minima di 10 ml ) e con gli edifici esistenti al di fuori del piano attuativo ( art. 3 comma 4 con rimando all’ art. 5 comma 1 lettera a) primo periodo – distanza minima 10 ml ).

L’ art. 2 del suddetto allegato al comma 2 specifica :

2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.”

Il nuovo edificio di progetto sul lato sud si colloca a 10 ml. di distanza dall’ edificio esistente contraddistinto con la p.ed. 850/2. Ma dalle planimetrie dei piani superiori TAV. 08 e dalle sezioni TAV 09 risultano balconi sporgenti 3 ml.

Pertanto la misura eccedente i 1,50 ml citati dalla norma andrebbero conteggiati in aumento della distanza minima di 10 ml.

Analogamente sul fronte nord il nuovo edificio che sorgerebbe all’ incrocio tra via S. Pietro e via Galas presenta le c.d. “ quinte verdi ” che risultano sporgenti anche oltre 3 ml. Trattandosi di elementi decorativi di cui parla la norma, queste devono essere considerate corpi aggettanti.

Dunque rispetto alla p.ed. 664 ( Villa Pasquali sull’ altro lato di via S. Pietro ) la distanza minima risulterebbe inferiore a quella prescritta e anche comunque inferiore alla distanza minima di 10 ml ( TAV 04 Planimetria di progetto).

 

Rispetto della percentuale di superficie permeabile sul totale di superficie a verde alberato.

L’ art. 5 lettera 1h) delle NTA prescrive :

1h) SUPERFICIE A VERDE ALBERATO (Sva):22 E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le zone piantumate con essenze ad alto fusto, aiuole, tappezzanti, prato, ecc. Da detta superficie devono essere escluse le aree a parcheggio in grigliato. La superficie minima del 20% sottostante al verde alberato deve essere superficie permeabile ai sensi del precedente punto 1g bis.”

Dove per superficie permeabile deve intendersi:

1g bis) SUPERFICIE PERMEABILE (Sp):21 E’ la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità.”

Stante che la massima parte della superficie a verde alberato del progetto ha sottostanti due piani interrati ( cfr TAV 07 ) adibiti a posti macchina e cantine , verrebbe a mancare la superficie permeabile prescritta pari a circa 250 mq.

 

Rispetto della disciplina delle coperture nel centro storico.

I principali corpi di fabbrica costituenti l’ edificio esistente sono classificati con schede di rilevazione del centro storico n. 652, 653 e 654 per i quali è prevista la categoria di intervento R3- Ristrutturazione.

La norma, art. 11.2 delle NTA, prevede :

R3 interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con la possibilità di sopraelevazione fino a ml. 1,50, mantenendo inalterato il numero di falde e la tipologia della copertura esistente (aumenti maggiori sono ammessi solo se previsti dalle singole schede di rilevazione); le falde del tetto possono essere riassestate in modo da ottenere il livellamento dell’imposta e l’uniformità della pendenza;”

Il piano di recupero art. 81 comma 3 lett. d) prescrive :

d) la nuova edificazione dovrà risultare immersa nel verde, poco emergente rispetto al contesto urbano e presentare un’elevata e condivisa qualità formale;

Se quindi già l’ aumento delle altezze mal si armonizzerebbe con il contesto urbano la copertura piana risulterebbe in stridente contrasto con le coperture tutte a falda circostanti e disattenderebbe pertanto le succitate prescrizioni.

 

Augurandoci che le osservazioni sopra esposte siano attentamente valutate, si porgono distinti saluti.

Italia Nostra sez. Trento

O.A. WWF Trentino

Comitato Salvaguardia Olivaia

Comitato per lo Sviluppo Sostenibile

 

 

Pubblicato da salvaguardiaolivaia

Il Comitato Salvaguardia dell'Olivaia nasce ad Arco nel 2013 e si interessa della salvaguardia del paesaggio nell'Alto Garda. E' composto da cittadini che pensano che l'ambiente altogardesano sia da preservare dalle colate di cemento e dall'eccessiva antropizzazione che lo minacciano fino a renderlo irriconoscibile. Così prezioso, così fragile!